Risposta rapida
La differenza tra strutture accreditate e convenzionate è che l’accreditamento valuta qualità , sicurezza e professionalità dei servizi, mentre la convenzione con il SSN permette di erogare prestazioni pagando soltanto il ticket. Per essere convenzionata, una struttura deve prima aver ricevuto l’accreditamento.
DIFFERENZA TRA STRUTTURE ACCREDITATE E CONVENZIONATE
Nel linguaggio comune si parla spesso di strutture “convenzionate”, ma il termine tecnico corretto è struttura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale e titolare di un accordo contrattuale per erogare determinate prestazioni a carico del SSN.
Una clinica, un ambulatorio, un centro di riabilitazione o una RSA privata possono operare nel settore sanitario solo se possiedono la necessaria autorizzazione all’esercizio. Per lavorare per conto del Servizio sanitario nazionale non basta però essere autorizzati: occorrono anche l’accreditamento istituzionale e, per le prestazioni finanziate dal SSN, uno specifico accordo contrattuale con Regione o Azienda sanitaria.
Che cosa significa struttura accreditata?
L’accreditamento istituzionale è il riconoscimento rilasciato dalla Regione o dalla Provincia autonoma a una struttura sanitaria o sociosanitaria che possiede requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti per l’autorizzazione.
La valutazione riguarda, ad esempio, l’organizzazione dei servizi, la sicurezza degli ambienti e delle cure, le competenze del personale, la gestione del rischio clinico, la prevenzione delle infezioni, l’appropriatezza assistenziale e il rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale.
Essere accreditata significa quindi che la struttura è stata riconosciuta idonea a entrare nella rete dei servizi sanitari regionali. Non significa, però, che tutte le sue prestazioni siano automaticamente erogabili con impegnativa o a carico del SSN.
Che cosa significa struttura convenzionata?
“Convenzionata” è una definizione ancora molto diffusa tra cittadini e operatori. In pratica indica una struttura privata accreditata che ha stipulato un accordo contrattuale con la Regione o con l’Azienda sanitaria.
Questo accordo stabilisce quali prestazioni possono essere erogate per conto del SSN, in quali quantità , con quali tariffe e fino a quale limite di spesa. Solo per le prestazioni comprese nell’accordo il cittadino può accedere con prescrizione del medico, quando prevista, pagando il ticket oppure nulla, se ha diritto all’esenzione.
La stessa struttura può quindi offrire sia prestazioni a carico del SSN sia prestazioni private a pagamento. Inoltre, non tutte le attività della struttura accreditata sono necessariamente comprese nel contratto con il sistema pubblico.
La differenza in breve
- L’autorizzazione permette alla struttura di svolgere la propria attività .
- L’accreditamento istituzionale riconosce che la struttura possiede requisiti di qualità , sicurezza e organizzazione stabiliti dalla Regione.
- L’accordo contrattuale permette alla struttura privata accreditata di erogare specifiche prestazioni a carico del SSN.
- Il termine “convenzionata” indica comunemente proprio questa ultima situazione.
Non è quindi esatto affermare che una struttura accreditata sia automaticamente convenzionata. Può essere accreditata ma non avere un contratto attivo per tutte, o per alcune, prestazioni. Prima di prenotare è sempre utile chiedere alla struttura se quella precisa visita, terapia o esame viene effettuato in regime SSN e se è previsto il ticket.
🏥 Approfondisci strutture e Servizio Sanitario Nazionale
Per comprendere meglio accreditamento, servizi sanitari e regole che organizzano il sistema pubblico, consulta questi approfondimenti.
- ✔️ Accreditamento istituzionale sanitario
- ✔️ Organizzazione del SSN
- ✔️ D.Lgs. 502/1992 e Servizio Sanitario Nazionale
- ✔️ Carta dei servizi sanitari
Riferimenti ufficiali
Fonti istituzionali consultate per approfondire i contenuti di questo articolo.
- Accreditamento
- Rapporto Sistemi di valutazione esterna
- Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivitĂ sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private