Le leggi sanitarie regionali piĂą importanti da conoscere
Queste normative della Regione Veneto sono fondamentali per comprendere l'organizzazione del sistema sanitario regionale, la governance della sanitĂ veneta e la programmazione socio-sanitaria del territorio.
Legge Regionale Veneto 14 settembre 1994, n. 56
Legge storica che disciplina il riordino del Servizio Sanitario Regionale del Veneto, definendo organizzazione, competenze e funzionamento delle strutture sanitarie.
Scarica il PDFLegge Regionale Veneto 25 ottobre 2016, n. 19
Ha introdotto Azienda Zero e riorganizzato la governance sanitaria regionale, migliorando coordinamento, gestione e controllo del sistema sanitario veneto.
Scarica il PDFLegge Regionale Veneto 28 dicembre 2018, n. 48
Approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale che definisce gli indirizzi strategici per assistenza sanitaria, servizi territoriali e integrazione socio-sanitaria.
Scarica il PDF📚 Ripassa le leggi sanitarie utili per lo studio
Per capire meglio le leggi sanitarie della Regione Veneto, puoi collegare questo argomento all’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, alla normativa sanitaria e alla preparazione ai concorsi.
- ✔️ Le leggi sanitarie più richieste nei concorsi
- ✔️ D.Lgs. 502/1992 e organizzazione sanitaria
- ✔️ Legislazione sanitaria per lo studio
- ✔️ Materiale di studio per concorsi sanitari
Riferimenti ufficiali
Fonti ufficiali consultate per controllare, aggiornare e rafforzare l’affidabilità dell’articolo sulle principali leggi sanitarie della Regione Veneto.
-
Consiglio Regionale del Veneto — Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, testo vigente
Riferimento storico ancora valido per il riordino del Servizio sanitario regionale. -
Bollettino Ufficiale Regione Veneto — Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19
Fonte ufficiale sull’istituzione di Azienda Zero e sulla governance della sanità veneta. -
Bollettino Ufficiale Regione Veneto — Legge regionale 9 agosto 2024, n. 20
Aggiornamento ufficiale collegato al Piano socio sanitario regionale 2019-2023.