INFERMIERE E OSS: DIFFERENZA TRA ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELEGA
Spesso si parla indistintamente di delega e attribuzione dei compiti all’OSS da parte dell’infermiere, ma si tratta di due cose ben distinte.
Gli infermieri, le ostetriche o altri professionisti sanitari assegnano i compiti di natura esecutiva agli OSS in funzione alle competenze e all’esperienza acquisite.
Il rapporto tra infermiere e OSS
L’infermiere, essendo il solo responsabile dell’Assistenza Infermieristica, ha il compito di identificare i bisogni delle persone da assistere e, in base ad essi, enunciare gli obiettivi da raggiungere, per poi pianificare, gestire e valutare l’intero intervento di assistenza infermieristico.
L’infermiere per portare a termine questo compito, se necessario, può avvalersi del personale ausiliario. Per fare ciò:
- applica tutte le procedure e i protocolli necessari per l’inserimento e la valutazione del personale di supporto;
- tramite il meccanismo di attribuzione, assegna le attività alle varie figure di supporto;
- è responsabile del risultato finale.
Quindi, l’infermiere non delega, ma attribuisce all’OSS i compiti che rientrano nel suo profilo professionale e nei piani di lavoro della struttura sanitaria.
L’OSS non svolge solo determinati compiti, come fossero ordini, ma, avendo conseguito conoscenze di base o specialistiche tali da delineare un ambito preciso di competenze e autonomia professionale, collabora e supporta le attività dell’infermiere, dell’ostetrica o del professionista sanitario.
Processo di attribuzione dei compiti
La procedura corretta per l’attribuzione dei compiti all’OSS si identifica tramite determinate fasi:
- Giusto compito, che viene assegnato in base alle condizioni della persona da assistere e alle capacità professionali dell’OSS;
- Giusta circostanza, poiché l’assistenza deve essere proporzionata al contesto;
- Giusta persona, poiché l’infermiere deve indicare persona da assistere e operatore di supporto che lo assisterà;
- Giuste istruzioni e comunicazione, per rendere efficiente ed efficace la prestazione;
- Giusta supervisione e valutazione, ovvero l’infermiere deve supervisionare sulle attività dell’OSS sia in fase esecutiva sia sull’esito, in quanto ha responsabilità giuridica, e deve valutare l’operato in tutte le sue fasi.
Se l’infermiere sbaglia a pianificare e non supervisiona, avendo responsabilità giuridica, risponde direttamente in causa, mentre l’OSS ha responsabilità esecutiva sui compiti che ha svolto direttamente.
I compiti assegnati all’OSS devono essere:
- A bassa discrezionalità decisoria, ovvero l’OSS non può operare in base a scelte dettate dal giudizio personale;
- Ad alta riproducibilità tecnica, riferito al fatto che l’OSS deve essere in grado di applicare le tecniche apprese;
- A basso rischio per l’assistito.
In generale, fermo restando la procedura di attribuzione e i requisiti dei compiti assegnati, l’infermiere:
- dovrebbe esaminare con l’OSS le caratteristiche degli incarichi e dovrebbe verificare che l’OSS sia in possesso delle abilità richieste;
- valuta la circostanza di attribuzione se è di urgenza o di routine e se è possibile supervisionare nel migliore dei modi;
- dovrà tenere presenti le capacità e l’esperienza dell’OSS in modo da attribuirgli compiti specifici per il suo livello di formazione;
- deve spiegare correttamente i compiti che attribuisce, tramite la redazione di protocolli, piani di lavoro e procedure;
- deve verificare che il personale di supporto abbia compreso integralmente i compiti assegnati.
Perché non si parla di delega
Giuridicamente la delega è l’atto attraverso il quale una persona (il delegante) attribuisce ad un’altra (il delegato) la facoltà e la responsabilità di svolgere determinate azioni al suo posto.
Quindi, l’OSS, non avendo le stesse competenze e responsabilità dell’infermiere, non può essere delegato a svolgere i suoi stessi ruoli, ma, come abbiamo visto, può svolgere i compiti che l’infermiere gli attribuisce.
La delega, inoltre, trasferisce anche il potere decisionale, quindi è uno strumento amministrativo di cui l’infermiere non può avvalersi nei confronti di nessun professionista sanitario, né può avvalersene l’OSS o altri operatori di supporto.