Apparecchi medicali semplici: cosa può fare l’OSS secondo l’Accordo Stato‑Regioni del 22 febbraio 2001
La figura dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) è stata definita ufficialmente dall’Accordo Stato‑Regioni del 22 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001. Questo accordo stabilisce con chiarezza il profilo professionale, le competenze e l’ordinamento formativo dell’OSS, ovvero un professionista formato per soddisfare i bisogni primari della persona e per favorirne benessere e autonomia.
Secondo l’art. 1 dell’Accordo, “l’operatore socio‑sanitario svolge attività indirizzata a:
- a) soddisfare i bisogni primari della persona;
b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente”.
Il documento non descrive singolarmente ogni apparecchio, ma definisce chiaramente che l’OSS opera con strumenti non specialistici e non invasivi, sempre sotto supervisione.
Cosa si intende per “apparecchi medicali semplici”?
Secondo la normativa, si tratta di dispositivi che:
✅ Non sono invasivi
✅ Non richiedono competenze infermieristiche o mediche avanzate
✅ Sono di uso comune e parte dell’assistenza quotidiana
Nello specifico, l’Accordo, integrato con l’Allegato B, precisa che l’OSS può “aiutare per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso” su indicazione del personale sanitario.
Quali dispositivi rientrano in questa categoria?
Tra gli strumenti che si possono definire apparecchi medicali semplici, l’OSS può utilizzare:
- Termometro digitale: misura della temperatura corporea, utile nell’osservazione quotidiana dello stato di salute
- Sfigmomanometro automatico: misurazione della pressione arteriosa
- Pulsossimetro (saturimetro): controllo della saturazione di ossigeno (SpO₂) e della frequenza cardiaca
- Bilancia pesa-persona: strumento per il monitoraggio ponderale, utile a valutare lo stato nutrizionale
- Ausili posturali: cuscini antidecubito, materassi, sponde del letto e letti ortopedici, fondamentali per prevenire lesioni da decubito e garantire il comfort
- Sollevatori e sedie a rotelle: per agevolare la mobilità e gli spostamenti assistiti
- Nebulizzatore/Aerosol: utilizzabile su prescrizione medica e su indicazione sanitaria
Questi strumenti sono non invasivi, di uso semplice e contemplati dall’Accordo come compatibili con il ruolo dell’OSS, senza sovrapposizione con le competenze infermieristiche o mediche.
Quali limiti stabilisce l’Accordo?
L’OSS non può:
❌ Effettuare azioni invasive (come flebo, cateteri, sondini)
❌ Utilizzare strumenti diagnostici specialistici (ad es. ECG, ecografi)
❌ Somministrare farmaci
È importante ricordare che l’OSS opera in collaborazione con infermieri e medici, nell’ambito di un’équipe multiprofessionale.
Conclusione
L’Accordo Stato‑Regioni del 22 febbraio 2001 ha istituito la figura dell’OSS come un operatore formato e qualificato per assistere le persone nei bisogni primari, con l’utilizzo di apparecchi semplici, non invasivi e non specialistici. Il ruolo prevede il corretto utilizzo e la gestione di strumenti quotidiani, sempre sotto supervisione e nel rispetto delle competenze di infermieri e medici.