IL SEGRETO PROFESSIONALE

Una delle componenti essenziali su cui si basano i codici deontologici di diversi mestieri è il segreto professionale, ovvero il divieto di divulgare le informazioni che riguardano i propri pazienti, siano esse dichiarate da quest’ultimo o dedotte durante l’attività lavorativa.

Nel caso specifico delle figure sanitarie e socioassistenziali, si traduce come obbligo di non rivelare a terzi qualsiasi informazione che concerne l’assistito.

Deontologia Medica

L’articolo 10 del Codice Deontologico Medico dichiara che il professionista sanitario deve mantenere segreto tutto ciò di cui viene a conoscenza durante l’esercizio della propria professione, ovvero dei fatti che riguardano non solo le condizioni di salute dell’assistito, ma anche qualsiasi altra notizia che concerne ogni altro aspetto della sua vita, comprese le informazioni sui suoi famigliari, amici e conoscenti.

Tali aspetti di riservatezza continuano ad esistere anche in caso di morte del paziente e quando il professionista termina la sua attività, compreso qualsiasi caso di cancellazione dall’Albo professionale.

Inoltre, il professionista sanitario deve far conoscere a tutti coloro che lavorano con lui l’importanza del mantenere il segreto professionale.

È proibito rivelare il segreto professionale nei casi in cui se ne possa trarre qualsiasi tipo di vantaggio, sia proprio sia di altri e anche in caso di testimonianza con le Autorità giudiziali, a meno che non si renda strettamente necessario in casi giustificati.

Quindi, il segreto professionale riguarda tutti i dati dei pazienti, siano essi sensibili o non sensibili. Infatti, gli articoli successivi 11 e 12 del Codice Deontologico Medico, riguardano la riservatezza dei dati personali e il trattamento dei dati sensibili.

Non è raro che, in pubblicazioni mediche e scientifiche, il professionista sanitario descriva le patologie e i casi riguardanti i suoi o altrui pazienti, ma ne deve garantire l’assoluto anonimato.

L’infrazione del segreto professionale è un atto molto grave.

Giuramento d’Ippocrate

Anche nel giuramento d’Ippocrate si fa riferimento al rispetto del segreto professionale, sia nel testo antico, sia nel testo attuale che così recita:

“Giuro di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato”

Infrazione del segreto professionale

Abbiamo accennato che l’infrazione del segreto professionale è un atto molto grave, questo perché ha conseguenze sia civili sia penali.

In ambito civile, in base alla gravità, può comportare la radiazione dall’albo professionale e la sospensione dell’attività lavorativa.

Mentre l’articolo 622 del Codice penale (“Rivelazione di segreto professionale”) stabilisce che, chi rivela senza una motivazione fondata il segreto professionale, è punibile con un anno di reclusione o sanzione pecuniaria, ovvero il pagamento dai 30 ai 516 euro.

Inoltre, l’assistito ha il diritto di querelare il professionista.

Quindi, gli unici casi in cui il segreto professionale può essere rivelato sono:

       In casi di necessaria testimonianza alle Autorità giudiziarie e in altri particolari casi, come ad esempio perizie, referti, denunce obbligatorie, consulenze, ecc.;

       Quando è il paziente a darne autorizzazione;

       Nel caso in cui il professionista deve comunicare la situazione di salute dell’assistito ad un medico (di base o specialista) o altra figura, per permettere la continuità delle cure mediche e dell’assistenza sanitaria.

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