DALLA CHIUSURA DEGLI O.P.G. ALLA NASCITA DELLE R.E.M.S.

Gli O.P.G. sono gli ospedali psichiatrici giudiziari, meglio noti come manicomi criminali, istituiti nel 1975, quando gli ospedali psichiatrici giudiziari entrarono a far parte del sistema penale italiano prendendo il posto dei vecchi manicomi. La legge n°81 del 2014 ha stabilito la chiusura di questi ospedali psichiatrici giudiziari (che l’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aveva definito “estremo orrore”). 

Dopo la chiusura degli O.P.G. la responsabilità dei pazienti è stata demandata a livello regionale, per cui ogni singola regione ha dovuto prendere in carico i propri pazienti psichiatrici giudiziari. Le regioni hanno risposto con la nascita di nuove strutture, le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, chiamate in acronimo R.E.M.S. 

Ogni struttura R.E.M.S. ha quindi specifiche peculiarità regionali, per quanto riguarda la tempistica e l’efficienza, ma resta il fatto che tali strutture non sono paragonabili alle vecchie O.P.G. perché mosse da obiettivi differenti e composte da personale professionale di altra formazione. Dal 1975 al 2014 in quest’ambito è avvenuto un complesso cambiamento, per il quale è stata necessaria una lunga incubazione e che ancora oggi comporta difficoltà e alcuni rischi.

La differenza principale è che le R.E.M.S. sono di natura prettamente medico-sanitaria, sono composte da personale medico, che si occupa dei detenuti e non più di personale carcerario. La particolarità delle R.E.M.S. è che tali strutture sono state concepite per raggiungere un obiettivo riabilitativo; infatti il loro  scopo è quello di accompagnare il paziente in un percorso di cura, per quanto è possibile e aiutarlo al reinserimento nella società.  

Le R.E.M.S. oggi, infatti, assomigliano più a strutture sanitarie che alle carceri o alle prigioni e grazie all’introduzione di queste nuove strutture è stato possibile anche porre fine all’ergastolo bianco. Nelle O.P.G. Infatti non era previsto un termine massimo di durata della misura detentiva invece nelle le R.E.M.S. la durata di una misura di sicurezza è definita e non può essere superiore alla pena prevista per il reato.

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro nelle R.E.M.S., il decreto del 2012, che le ha istituite, prevede che per ogni struttura con 20 posti, la dotazione di personale debba prevedere 6 Oss e altre figure sanitarie e professionali. Anche noi Oss possiamo lavorare in queste strutture pubbliche ma è necessario essere consapevoli che sebbene L’oss possa lavorare in questo reparto, deve necessariamente attenersi scrupolosamente alle indicazioni del personale medico-infermieristico. Nelle R.E.M.S., ad esempio, l’Oss può sostituire il cosiddetto infermiere circolante e svolgere le sue mansioni aiutando l’équipe medica.

Che cosa è cambiato con la legge 81 del 2014?

La legge n°81 del 2014 stabilisce che le misure di sicurezza detentive (comprese le R.E.M.S.) non possono avere durata oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso. Ma di fatto, anche dopo la legge 81, a determinare il futuro dei pazienti psichiatrici-forensi è ancora la pericolosità sociale, infatti diventano “internati” quando in sede di processo il magistrato decreta che il rischio di recidiva è consistente, si prevede comunque il ricovero nelle R.E.M.S. 

Se ciò non avviene, la persona intraprende l’iter detentivo normale ed è per questo chiamato “detenuto”, senza togliere il fatto che possa comunque presentare disturbi psichiatrici.

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